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Il Mesagne Calcio vince il ricorso contro il Melendugno

da Cosimo Saracino
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Il Giudice Sportivo ha dato ragione al Mesagne Calcio che aveva presentato ricorso dopo la partita disputata in casa contro il Melendugno lo scorso 25 settembre, persa per 2 a 1. Adesso il Mesagne si trova a punteggio pieno in cima alla classifica insieme al Campi. Ecco le motivazioni che hanno determinato l’assegnazione dei tre punti ai giallblu

Il Giudice Sportivo;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato
– che la società ASD MESAGNE CALCIO 2020, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD GOLEADOR MELENDUGNO, adiva questo G.S.T. imputando alla resistente la posizione irregolare del calciatore RUTIGLIANO FRANCESCO nato il 29.10.2006, impiegato durante l’incontro sebbene non avesse compiuto ancora il sedicesimo anno d’età e fosse privo dell’attestato di maturità agonistica ai sensi dell’art. 34 comma 3 delle NOIF;
– che l’istante concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore ex art. 10 comma 6 lettera C del CGS;
– che la resistente non ha inviato proprie deduzioni ma solo documentazione;
Tanto premesso, questo G.S.T. ritiene che il ricorso proposto dalla società ASD MESAGNE CALCIO 2020 sia fondato e vada accolto per le seguenti motivazioni.
Dall’esame del rapporto di gara emerge inequivocabilmente che la resistente ASD GOLEADOR MELENDUGNO abbia impiegato durante la gara con il numero di maglia 16 il calciatore RUTIGLIANO FRANCESCO nato il 29.10.2006, a far tempo dal 27º minuto del secondo tempo quale sostituto del numero 3 CAMPOBASSO FRANCESCO.
Dalle risultanze dell’Ufficio Tesseramenti del C.R. PUGLIA emerge altresì che, alla data della gara in epigrafe, la società ASD GOLEADOR MELENDUGNO non avesse richiesto e/o ottenuto dal C.R. PUGLIA per il calciatore RUTIGLIANO FRANCESCO l’attestato di maturità agonistica, previsto dall’art. 34 comma 3 delle NOIF che dispone quanto segue: “I calciatori “giovani”, che abbiano compiuto anagraficamente il 15º anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe , purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. II rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione CalcioFemminile, comporta l’applicazione della sanzione prevista all’art. 17, comma 5, del C.G.S. ” Alla stregua di quanto attestato dall’Ufficio Tesseramenti, è del tutto irrilevante la documentazione allegata alla PEC trasmessa dalla resistente.
Ciò premesso il calciatore RUTIGLIANO FRANCESCO nella gara in oggetto era in posizione irregolare, non essendo autorizzato a partecipare all’attività agonistica, e tanto implica l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 10 comma 6 lettera C) del Codice di Giustizia Sportiva, come richiesto dalla ricorrente.
Per tali motivi il G.S.T., visti ed applicati gli artt. 34/3 delle N.O.I.F. e 10 comma 6 lettera C) del C.G.S.
DELIBERA
– di accogliere il ricorso proposto dalla società ASD MESAGNE CALCIO 2020;
– di dichiarare il calciatore RUTIGLIANO FRANCESCO (29.10.2006) della ASD GOLEADOR MELENDUGNO in posizione irregolare relativamente alla gara in oggetto;
e per l’effetto
– di comminare a carico della ASD GOLEADOR MELENDUGNO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della società ASD MESAGNE CALCIO 2020.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
PERDITA DELLA GARA:
GOLEADOR MELENDUGNO

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