Importantissimo provvedimento del Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Lecce, nella persona della Dott.ssa Simona Panzera, la quale, in data 13/03/2017, con Ordinanza, ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale su istanza degli Avv.ti Carmelo Molfetta e Silvio Molfetta del Foro di Brindisi che avevano promosso Incidente di Esecuzione. La vicenda trae origine su impulso della difesa che, nel promuovere Incidente di Esecuzione, chiedeva la Sospensione dell’ Esecuzione nell’interesse del proprio assistito e la Contestuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
A parere degli avvocati, infatti, l’Ordine di Esecuzione per la carcerazione, era carente del contestuale Decreto di Sospensione della stessa trattandosi, nel caso di specie, di reato non ostativo. In effetti, il beneficio della sospensione dell’esecuzione della pena, è riservato soltanto a coloro che sono stati condannati in via definitiva ad una pena detentiva inferiore a 3 anni. Nel caso di specie, il soggetto nel cui interesse è stato promosso Incidente di Esecuzione, era stato condannato ad una pena detentiva di anni 4 reclusione e, a parere della Procura di Lecce, non avrebbe avuto diritto ad ottenere, contestualmente all’Ordine di Carcerazione, anche il Decreto di Sospensione dell’Esecuzione.
I difensori, al contrario, facevano notare che con la nota legge “svuota-carceri” il beneficio di usufruire della misura alternativa alla pena detentiva dell’Affidamento in Prova al Servizio Sociale è stato esteso, per taluni casi, anche a coloro i quali hanno ottenuto una condanna sino a 4 anni, pertanto, a rigor di logica, la sospensione dell’Esecuzione dovrebbe essere riconosciuta anche a questi ultimi estendendo, di fatto, il beneficio di cui all’art. 656 co. 5 c.p.p..
In caso contrario, vi sarebbe una palese violazione dell’Art. 3 e 27 della Costituzione.
Il G.E di Lecce, decidendo sull’Incidente di Esecuzione per così come innanzi prospettato, ha stabilito che: “ritenuto, preliminarmente che l’istanza per la sospensione dell’esecuzione, così per come proposta, risulta ammissibile”, in riferimento alla sollevata questione di incostituzionalità stabilisce che “Deve ritenersi sussistente la non manifesta infondatezza della questione proposta, sussistendo profili di incostituzionalità dell’art. 656 co. 5 in relazione agli artt. 3 e 27 della Cost. Ed invero, il differente regime tra chi risulti condannato a pena infratriennale, e dunque ammesso all’affidamento in prova, e chi risulti condannato a pena infraquadriennale, ammesso all’affidamento in prova allargato, appare conseguente ad un disallineamento sistematico – non colmato in sede di conversione del D.L. 146/2013 con L. 10/2014 mediante modifica dell’Art. 656 co. 5 cit. – idoneo a determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra la prima categoria di soggetti, beneficiari della citata sospensione automatica, e la seconda categoria di soggetti, i quali, benchè parimenti ammessi alla fruizione delle misure alternative alla detenzione, risultano irragionevolmente esclusi dal regime più favorevole dettato dall’art. 656 co. 5 c.p.p.”
Per le ragioni innanzi rappresentate, la Dott.ssa Panzera, in qualità di Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Lecce, in accoglimento del Ricorso ex art. 666 c.p.p. : “ Solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 656 co. 5 c.p.p. in riferimento agli Artt. 3 e 27 terzo comma della Cost.Sospende il procedimento in corso e dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Ordina che la presente Ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente Ordinanza al P.M. ed al Tribunale di Sorveglianza in sede e la notificazione alla parte interessata ed al suo difensore ”.