Una sentenza di grande rilievo arriva dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, Sezione I, che con la decisione n. 65/2026, depositata il 16 febbraio 2026, ha annullato una serie di preavvisi di fermo amministrativo notificati a un contribuente, difeso dall’Avv. Aldo Vangi del foro di Brindisi, per tributi locali non versati, affermando un principio di particolare importanza a tutela delle persone con disabilità.
Il caso trae origine dall’impugnazione di diversi preavvisi di fermo amministrativo relativi a crediti per IMU, TASI e TARI (anni dal 2015 al 2017), per un importo complessivo di alcune centinaia di euro, emessi dall’ente di riscossione e notificati nel corso del 2025. I provvedimenti avevano ad oggetto un veicolo utilizzato dal contribuente.
Nel corso del giudizio, il ricorrente ha eccepito l’illegittimità dei preavvisi di fermo, sostenendo che il mezzo colpito dalla procedura era destinato all’utilizzo da parte di una persona con disabilità e, pertanto, non poteva essere sottoposto a fermo amministrativo. A sostegno della propria tesi, è stata prodotta idonea documentazione attestante la destinazione del veicolo. La parte resistente, pur prendendo atto della documentazione, ha evidenziato che dai dati in suo possesso non emergeva alcuna indicazione specifica circa la destinazione del veicolo all’utilizzo di persona disabile, precisando tuttavia che il fermo non era stato ancora eseguito in via definitiva.
La Corte, nel valutare la controversia, ha richiamato l’art. 86, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, norma che disciplina il fermo amministrativo dei beni mobili registrati. In particolare, i giudici hanno ribadito che il fermo non può essere disposto qualora il bene risulti strumentale all’attività di impresa o professionale, ovvero – come nel caso di specie – destinato all’utilizzo di una persona con disabilità.
Secondo la sentenza, la documentazione prodotta dal ricorrente dimostrava in modo chiaro la destinazione del veicolo, rendendo quindi illegittimi i preavvisi di fermo notificati. La Corte ha inoltre osservato che l’ente di riscossione avrebbe potuto e dovuto verificare tale circostanza prima dell’adozione dei provvedimenti, evitando l’instaurazione del contenzioso.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, e ha condannato la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 1.200, oltre accessori di legge.
La decisione della Corte di Giustizia Tributaria di Brindisi assume un valore che va oltre il singolo caso, riaffermando un principio di civiltà giuridica e di tutela sostanziale delle persone con disabilità. Il fermo amministrativo, strumento incisivo nelle mani dell’amministrazione finanziaria, non può infatti tradursi in una misura sproporzionata o lesiva di diritti fondamentali, soprattutto quando incide su beni essenziali alla mobilità e all’autonomia personale.
La sentenza rappresenta dunque un importante precedente per contribuenti e operatori del diritto, richiamando gli enti impositori e di riscossione a un uso più attento e responsabile degli strumenti cautelari previsti dall’ordinamento.








