Ed anche in sede giudiziale trova finalmente applicazione la normativa a tutela dell’acquirente di immobili in costruzione.
È stata, infatti, dichiarata la nullità di un contratto preliminare stipulato da due persone in previsione delle nozze, avente ad oggetto un immobile da costruire in provincia di Parma, e condannato il costruttore alla restituzione in favore di ciascuno dei promissari acquirenti della somma dagli stessi versata, con una restituzione complessiva, quindi, di € 65.731,00.
Il motivo per il quale il Giudice che si è occupato della vicenda ha dichiarato la nullità del contratto è stata la violazione dell’art. 2, 1° comma, d.lgs. 20 giugno 2005 il quale prevede l’obbligo per il costruttore, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere dal solo acquirente, di procurare il rilascio e la consegna all’acquirente della fideiussione.
Il venditore, infatti, non aveva concesso una fideiussione di importo pari alla somma versata a titolo di acconto ed a quella che i due ragazzi avrebbero dovuto corrispondere a saldo.
“Questa sentenza – afferma l’avv. Emilio Graziuso, Responsabile del coordinamento Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore – riveste una importanza fondamentale. Con essa, infatti, oltre a riconoscere la nullità del contratto l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto irrilevante, data l’assenza della polizza fideiussoria, il fatto che i promissari acquirenti avessero deciso di non stipulare il contratto definitivo. Questa pronunzia giurisprudenziale tornerà utile a tutti coloro che, in occasione della stipula di un contratto preliminare per l’acquisto di una abitazione in fase di costruzione, non ricevono dal venditore una fideiussione a garanzia delle somme versate.
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