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Bancarotta fraudolenta, scarcerato ottico dopo 12 giorni in via Appia

da Cosimo Saracino
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Oggi il Tribunale Collegiale di Brindisi, presieduto dal Dott. Chiarelli, giudice relatore Colombo e giudice a latere Orazio, ha scarcerato un ex Imprenditore di Mesagne, A.C., di 60 anni, condannato in via definitiva per Bancarotta Fraudolenta e Preferenziale ad anni 3 e mesi 6 di reclusione, accogliendo in pieno l’Incidente di Esecuzione avanzato dai due difensori di fiducia, intervenuti appositamente per trattare la fase dell’esecuzione, Avv. Carmelo Molfetta e Avv. Silvio Molfetta del Foro di Brindisi.

In data 20/12/2016, infatti, era stato notificato all’ ex imprenditore l’Ordine di Esecuzione della Carcerazione a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione che, in data 30/11/2016, aveva confermato la Sentenza della Corte di Appello di Lecce.

L’Ottico, si era costituito personalmente in carcere.

Tuttavia, a parere dei difensori, l’Ordine Esecuzione della Carcerazione, era carente del contestuale Decreto di Sospensione della stessa.

In effetti, il beneficio della sospensione dell’esecuzione della pena, è riservato soltanto a coloro che sono stati condannati in via definitiva ad una pena detentiva inferiore a 3 anni, pertanto, essendo l’ex Imprenditore Mesagnese stato condannato ad una pena detentiva di anni 3 e mesi 6 di reclusione, a parere del Procuratore Capo, non avrebbe avuto diritto ad ottenere, contestualmente all’Ordine di Carcerazione, anche il Decreto di Sospensione dell’Esecuzione.

In realtà però, hanno fatto notare i difensori, poiché con la nota legge “ svuota-carceri ” il beneficio di usufruire della misura alternativa alla pena detentiva dell’Affidamento in Prova al Servizio Sociale è stato esteso anche a coloro i quali hanno attenuto una condanna sino a 4 anni, la sospensione dell’Esecuzione dovrebbe essere riconosciuta anche a questi ultimi e, nel caso di specie, anche al condannato interessato, estendendo, di fatto, il beneficio di cui all’art. 656 co. 5 c.p.p..

La Procura si è opposta fermamente a questa interpretazione estensiva dell’art. 656 co. 5 c.p.p., facendo prevenire una nota direttamente al Collegio che in data odierna si è pronunciato.

I Giudici, invece, aderendo all’impostazione difensiva e suffragata anche della Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, hanno scarcerato l’Imprenditore mesagnese che intanto ha dovuto, ingiustamente, trascorrere 12 giorni, nonché Natale e Capodanno, in Via Appia.

Non si esclude un ricorso della Procura presso la Corte di Cassazione per impugnare il provvedimento emesso in data odierna dal Tribunale di Brindisi, che se dovesse consolidarsi, rappresenterebbe l’affermazione di un principio di diritto anche in linea con gli orientamenti della CEDU.  

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