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Il Giudice Sportivo rigetta il reclamo del Mesagne Calcio

da Cosimo Saracino
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Il giudice sportivo ha RIGETTATO il reclamo proposto dall’A.S.D. MESAGNE CALCIO 2011 ed ha confermare il risultato conseguito sul campo di 2 -1 in favore dell’UNIONE CALCIO BISCEGLIE. Le motivazioni riportati dai dirigenti mesagnesi non hanno convinto il giudice che ha ascoltato anche l’arbitro dell’incontro la cui testimonianza è stata fondamentale per il rigetto. Il Mesagne sperava di recuperare quei tre punti che sarebbero servitiper rinforzare la posizione in clasifica. Ma tant’è. Adesso c’è da far riferimento solo alle forze atletiche e a conquistare in campo quanti più punti è possibile. Di seguito l’estratto del provvedimento sportivo:

GARA DEL 7/10/2018 UNIONE CALCIO BISCEGLIE – MESAGNE CALCIO 2011 
Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali; rilevato che con preannuncio a mezzo telegramma – seguito da tempestivo reclamo ritualmente notificato alla controparte – l’A.S.D. MESAGNE CALCIO 2011 chiedeva di comminare all’UNIONE CALCIO BISCEGLIE la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 in proprio favore. 
Affidava il ricorso ai seguenti motivi: 
1) Tra il 33′ ed il 36′ del secondo tempo l’UNIONE CALCIO BISCEGLIE avrebbe schierato in campo due 
giocatori “Under” in luogo di tre; 
2) Al 40′ del secondo tempo – nonostante il BISCEGLIE dovesse essere in campo con dieci uomini – sarebbe entrato sul terreno di gioco ed avrebbe partecipato alla gara il tesserato n. 18 BINETTI SEBASTIANO – che era stato sostituito al 33′ del secondo tempo. 
Osserva questo Giudice Sportivo che il Direttore di gara – nell’ambito del proprio rapporto – aveva già specificato che l’UNIONE CALCIO BISCEGLIE aveva effettuato due sostituzioni al 33′ del secondo tempo. 
Subito dopo il massaggiatore del BISCEGLIE (poi inibito da questo Giudice Sportivo) era entrato sul terreno di gioco, richiamando l’attenzione dell’Arbitro sulla necessità di effettuare una terza sostituzione. 
Veniva allontanato dal terreno di gioco su indicazione del Direttore di gara ed impiegava circa tre minuti per lasciare il medesimo. 
Veniva effettuata la terza sostituzione ed al 36′ del secondo tempo la gara riprendeva: l’Arbitro ha espressamente dichiarato che tra il 33′ ed il 36′ del secondo tempo il gioco è rimasto interrotto, per cui la società ospitante non ha mai giocato con soli due tesserati “Under”. 
Con riferimento alla seconda doglianza il Direttore di gara – con supplemento del 17/10/2018 – ha chiarito che, al 39′ del secondo tempo, dopo aver ripreso il gioco è stato richiamato da uno degli assistenti che gli 
segnalava la circostanza che il tesserato n. 18 del BISCEGLIE  (precedentemente sostituito ed accomodatosi 
in panchina) era entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione e ne era uscito dopo pochi secondi.
Tale contegno veniva assunto nelle vicinanze della propria panchina e senza interferire con il gioco in corso, in quanto l’azione si svolgeva su lato opposto del campo. 
Conseguentemente provvedeva ad ammonire il citato tesserato – schierato con il n. 18 – e disponeva la regolare prosecuzione della gara. 
Tanto premesso 
DELIBERA 
1) di rigettare il reclamo proposto dall’A.S.D. MESAGNE CALCIO 2011 e, per l’effetto, di addebitare la relativa tassa sul conto dell’istante; 
2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 2 -1 in favore dell’UNIONE CALCIO BISCEGLIE.

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