La ASL non paga le prestazioni della Cooperativa Alba, il Giudice emette sentenza a favore del privato ma l’Azienda sanitaria disattende il disposto fino al pignoramento dei propri Conti correnti. Una vicenda giudiziaria lunga e che potrebbe portare ad un aumento sconsiderato dei costi per la ASL. Fino a questo momento ha prodotto un forte ritardo nei pagamenti degli stipendi dei lavoratori della Cooperativa che lavorano per con professionalità e umanità affianco ai disabili. Cercando di spiegare la vicenda si può sinteticamente dire che la ASL non ha voluto riconoscere alla cooperativa mesagnese la quota parte del trasporto dei disabili residenti nei comuni afferenti l’Ambito Territoriale n. 1 ai quali è assicurato anche lo spostamento assistito ad un costo forfettario giornaliero per utente di euro 14,50, posto per il 40% in capo ad ASL Br e per il restante 60 % a carico del Comune di residenza dell’utente.
In particolare l’art. 46 L.R. n. 4/2010, denominato “Servizi di trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi” statuisce che il servizio viene assicurato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio. Inoltre, i comuni associati in ambiti territoriali sottoscrivono apposite e preventive intese con la ASL competente per territorio. In questo caso la ASL si era rifiutata di sottoscrivere gli accordi con i Comuni inviando comunque gli utenti alla Cooperativa che dal 2010 ha provveduto ad ottemperare al servizio.
Dal 2010 al la Coop Alba accumula un credito di circa 80.000,00 euro. In questo periodo nè ASL nè i Comuni pagano rimpallandosi le responsabilità. Per tutelare gli interessi della cooperativa e dei lavoratori l’Avv. Manuel Marchionna agisce in giudizio contro l’Asl sostenendo che in mancanza di sottoscrizione dell’Intesa tra ASL e Comuni, ai sensi del citato art. 46 “il servizio viene assicurato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio”. A supporto di questa tesi viene citata una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 8102/2004) in base alla quale “nel caso in cui oltre alle prestazioni socio assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, l’attività va considerata comunque di rilievo sanitario, e pertanto di competenza del Servizio Sanitario Nazionale”. Sempre nel solco dell’affermazione del “diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana” vengono citate numerose sentenze della Corte Costituzionale. Di fronte a questo impianto anche la resistenza della ASL durata circa tre anni deve soccombere. Difatti la giudice dott.ssa Del Mastro il 15 marzo dello scorso anno dà ragione alla Cooperativa e condanna l’ASL al pagamento delle prestazioni. Ciò nonostante l’ASL prima prende tempo e promette di pagare, poi disattende le promesse e costringe il legale della Coop ad agire dinnanzi al giudice dell’esecuzione pignorando i conti correnti dell’Azienda Sanitaria. Adesso si è in attesa del 24 gennaio quando verranno assegnate le somme alla coop. Una vicenda triste per la presenza di disabili e per le difficoltà create ad una realtà cooperativistica di lavoro che fa dell’aiuto alle persone in difficoltà una ragione di vita. Cosimo Saracino