L’attesa davanti al portone dei servizi sociali del Comune di Mesagne, o davanti al portone di un medico di famiglia, o davanti alla porta di una banca o le difficoltà che l’individuo incontra nell’ambiente circostante a causa delle barriere urbane è una delle tante inefficienze che dimostrano come l’amministrazione affronta il PEBA e ancor più vergognoso se si considera che, a distanza di oltre 30 anni, violando la Legge 41 del 1986, non ha ancora elaborato i cosiddetti Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche.
Cosicché, accade sovente che invece di eliminarle spesso se ne si creino di nuove e a tal proposito, vale la pena ricordare interessanti passaggi giurisprudenziali ovvero due sentenze penali della Pretura di Firenze, la prima del 23 ottobre 1989 (Sentenza n. 2239), ove si affermava che «gli interessati della categoria dei portatori di “handicap” nel suo complesso all’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere soddisfatti solo tramite l’adozione di piani organici degli interventi da effettuare e non per mezzo di interventi contingenti e disorganici», la seconda del 13 dicembre 1989, che ancor più esplicitamente riconobbe «l’omissione o rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 del Codice Penale e LS 28 febbraio 1986 n. 41 art. 32) per il Sindaco» che non aveva «varato ed approvato il Piano di abbattimento delle Barriere Architettoniche per i portatori di handicap negli edifici pubblici entro il termine di un anno dall’entrata in vigore della legge n.41/86».
ItaliAbile – sostiene il presidente Cosimo Lupo – ha il diritto/dovere di tentare di smuovere una situazione quasi grottesca, venuto a conoscenza che un piano PEBA non esiste come non esiste una mappatura di tutte quelle che sono le barriere architettoniche e che la delibera di giunta di qualche mese fa, di adozione del PEBA, è solo un tentativo maldestro di spostare l’obiettivo su lavori in corso che farebbero credere alla comunità intera di risolvere il problema del PEBA.
Il PEBA – Piani di Eliminazione delle Barriere architettoniche – non dipende da altri piani urbanistici – continua il Presidente – ; esso è stato concepito, in quanto strumento giuridico, per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche. L’Amministrazione comunale deve sapere che il PEBA è uno strumento che deve essere adottato autonomamente e prima di qualsiasi altro strumento urbanistico che si voglia (PUC, PUG, PUMS, ecc…).
In barba alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che impegna testualmente tutti i Paesi che l’hanno sottoscritta ad “intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente” e chiede di “incoraggiare la progettazione universale nell’elaborazione di norme e linee guida”, oggi può essere utile sapere che il comune di Mesagne ha dissentito questo incoraggiamento anzi ha difatto installato una serie di barriere architettoniche commettendo una violazione di legge (Lex 41/1986). Cosimo Lupo Presidente di ItaliAbile