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Prescrizione penale, ecco un commento dell’Avv. Jacopo Antonio Ahmad

da Cosimo Saracino
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Si pubblica di seguito un interessante commento a sentenza a firma dell’Avvocato penalista Jacopo Antonio Ahmad, del Foro di Brindisi, relativo ad una recente pronuncia resa dalla Corte Costituzionale in materia di prescrizione penale.

“Lo scorso 6 luglio la Corte Costituzionale ha depositato le motivazioni della sentenza (n. 140/2021) con la quale ha dichiarato l’incostituzionalità della norma (comma 9 dell’art. 83 del D.L. n. 18/2020, emanato in occasione dell’emergenza da Covid-19) che disponeva la sospensione del corso della prescrizione penale, con conseguente “allungamento” di essa, per il tempo in cui i procedimenti penali fossero stati rinviati a norma del precedente comma 7, lettera “g”, e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

In effetti, con la ridetta lettera “g”, il legislatore aveva attribuito ai capi degli uffici giudiziari (presidenti di tribunali, corti d’appello, etc.) il potere di prevedere il rinvio delle udienze penali a dopo il 30 giugno 2020, al fine di contrastare l’emergenza pandemica in atto: tale rinvio era, poi, avvenuto “in blocco” per buona parte dei processi penali, salvo residuali eccezioni previste dalla legge.

Ebbene, con il comma 9 (qui in rilievo) il legislatore aveva disposto che, in tali ipotesi di rinvio delle udienze, il corso della prescrizione sarebbe rimasto sospeso per il relativo periodo di inattività processuale e comunque non oltre il 30 giugno 2020 (precisamente dal 12 maggio, secondo quanto disposto dal comma sei, al 30 giugno 2020).

L’imputato il cui processo fosse stato rinviato per effetto dell’emergenza sanitaria, pertanto, avrebbe dovuto “subire” la sospensione della prescrizione del proprio reato sino al 30 giugno 2020, con conseguente allungamento della prescrizione stessa, e, quindi, con grande pregiudizio per i suoi diritti difensivi, poiché egli avrebbe dovuto attendere il decorso di un periodo più lungo per potersi avvalere di tale causa di estinzione del reato.

Si precisa, al riguardo, che la prescrizione (che comunque non opera per i reati particolarmente gravi, puniti con la pena dell’ergastolo) estingue i reati stessi per effetto del mero decorso del tempo: ciò trova giustificazioni, da un lato, nella circostanza che la legge reputa inopportuno punire una persona per un fatto commesso troppo tempo addietro, potendo egli essere divenuto, frattanto, una persona “diversa”, e, dall’altro, nella circostanza che, a distanza di molto tempo dal fatto, potrebbe risultare estremamente complesso ricostruire i reali accadimenti.

Ebbene, la suindicata disciplina è stata dichiarata dalla Corte illegittima per contrasto con l’art. 25 della Costituzione, che (im)pone il principio della riserva di legge in materia penale (e, quindi, per quel che qui interessa, in tema di prescrizione dei reati): l’individuazione del tempo necessario a prescrivere i reati rientra nella competenza esclusiva del Legislatore, laddove, invece, la censurata disciplina emergenziale aveva illegittimamente condizionato la durata della prescrizione all’adozione di provvedimenti discrezionali (e, quindi, variabili) da parte dei capi dei singoli uffici giudiziari.

Trattasi, come è agevole intendere, di una sentenza di estrema rilevanza, poichè, in ragione di quanto in essa statuito, non potrà più considerarsi sospeso (e quindi “allungato”) il corso della prescrizione allorchè il procedimento penale sia stato rinviato per ragioni sanitarie ai sensi della ridetta lettera “g”: tale periodo dovrà, invece, essere certamente computato ai fini del calcolo della prescrizione (comunque non oltre il limite massimo del 30 giugno), sicché, nel corso dei procedimenti penali ad oggi pendenti, potrà sopraggiungere una sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione con anticipo rispetto a ciò che sarebbe accaduto laddove la norma non fosse, invece, stata travolta dalla mannaia dell’incostituzionalità”.

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