Home Politica Ecco la proposta dei grillini sulla nomina degli scrutatori per il referendum

Ecco la proposta dei grillini sulla nomina degli scrutatori per il referendum

da Cosimo Saracino
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In occasione della pubblica adunanza, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per il referendum del 17 Aprile 2016 facciamo presente quanto segue:

In base alla nuova formulazione dell’articolo 6 della legge n. 95/1989, come sostituito dal comma 4 dell’articolo 9 della legge n 270/2005, e da ultimo modificato dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1

ha variato le modalità di designazione degli scrutatori tra gli elettori iscritti nell’Albo per la costituzione degli uffici elettorali di sezione, in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria disciplinata da legge statale.
La Commissione elettorale comunale deve procedere infatti alla nomina e non più al sorteggio degli scrutatori.
Il legislatore ha stabilito che la Commissione debba effettuare tale nomina all’unanimità prevedendo, ove l’unanimità non sia raggiunta, che ciascun membro della Commissione stessa voti, con riferimento a ciascun ufficio elettorale di sezione, per un solo nome e che siano proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, che sia proclamato eletto il più anziano di età (art. 6,comma 1, lettera a) e comma 2).

La stessa procedura si applica anche per la nomina degli ulteriori scrutatori fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune, ai sensi della successiva lettera c).
La Commissione elettorale comunale deve procedere all’unanimità anche alla formazione della graduatoria di ulteriori nominativi (c.d. supplenti) compresi nell’Albo, al fine di sostituire, in caso di eventuale rinuncia o impedimento, gli scrutatori nominati a norma della lettera a).
In questo caso il legislatore ha espressamente stabilito che, ove la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all’unanimità ai componenti la Commissione elettorale, si procede alla formazione della graduatoria tramite sorteggio.
Quindi l’istituto del sorteggio non scompare del tutto dal procedimento e in tal caso si ritiene che la Commissione potrebbe adottare il sistema del sorteggio, come in passato, per estrarre i nominativi dall’albo e procedere, una volta estratti, alla loro nomina o addirittura adottare un sistema misto di sorteggio parziale+scelta e nomina.

Ricordiamo anche: Status degli amministratori locali (dal decreto legge n. 267/2000)

Art. 77 Definizione di amministratore locale

La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.
Art. 78 Doveri e condizione giuridica

Il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

CONSIDERATI i vari appelli dei Parlamentari, di diversi partiti e movimenti, intervenuti a Mesagne, nel considerare l’opportunità di scegliere tra gli scrutatori, i disoccupati.

CONSIDERATA oramai prassi consolidata, da diversi comuni italiani, quella di nominare scrutatori disoccupati (vedi comune di San Donaci)

CONSIDERATA: la petizione popolare, protocollata lo scorso anno al Comune di Mesagne, in cui centinaia di cittadini esprimevano loro volontà a procedere nella scelta degli scrutatori nelle medesime modalità qui richieste

CHIEDIAMO

Vista la completa autonomia della Commissione nel determinare i criteri di nomina degli scrutatori di trovare intesa unanime e scegliere come criterio di nomina il requisito di stato di disoccupazione tra gli scrutatori iscritti all’albo.

Chiediamo che oltre allo stato di disoccupazione sia possibile verificare il complessivo reddito familiare e scegliere tra gli scrutatori coloro che possiedono il reddito più basso in particolare realizzare una graduatoria del reddito, dal più basso al più alto, dando priorità al reddito più basso rispetto al successivo.

Qualora la nostra proposta non venga accolta, anche parzialmente, chiediamo cortesemente al Sig.Sindaco e alla Commissione una risposta scritta chiarendo le motivazioni del non accoglimento anche parziale.

Mesagne 04/03/2016

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