Home Attualità Movida estiva, stop della musica alle 24

Movida estiva, stop della musica alle 24

da Ivano Rolli
0 commento 350 visite

portagrande_centrostorico_mesagne_quimesagne_ivanorolli

Questa mattina – martedì 27 giugno – il Sindaco Pompeo Molfetta ha firmato l’ordinanza sindacale n. 7/2017 avente ad oggetto la «Disciplina oraria e limiti di pressione sonora per lo svolgimento di manifestazioni temporanee in luoghi pubblici» con la quale si vieta «dalle ore 24.00 alle ore 7.00 la diffusione sonora in ambienti interni e/o esterni, per lo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo».

La stessa ordinanza specifica altresì «che sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna» e che «il titolare o gestore dell’attività deve adottare tutte le necessarie misure di controllo essendo lui stesso suscettibile di sanzioni».

Altra prescrizione prevista dall’ordinanza è il divieto della «vendita da asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, non consumate all’interno del locale o nelle aree di pertinenza delle attività regolarmente autorizzate ad occupare il suolo pubblico, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità».

La direttiva del Primo Cittadino – oltre che le competenze proprie del suo ruolo – segue una più ampia normativa e disciplina sulle pubbliche manifestazioni che – specialmente dopo gli ultimi fatti di cronaca – sono state ricordate agli uffici comunali dal Capo della Polizia Gabrielli e dalla Prefettura di Brindisi oltre che la tendenza delle recentissime sentenze del TAR Puglia (sez. III Lecce n.930/17 depositata il 6 giugno) e della Corte di Cassazione (Sez. III Penale n.30189/17 depositata il 16 giugno 2017). In quest’ultima, in particolare, la Corte ha affermato «la punibilità ai sensi dell’art. 659 comma 1, c.p. del gestore di un pubblico esercizio che non si adoperi per impedire rumori e schiamazzi da parte dei propri clienti, con disturbo per la quiete pubblica».

Agli esercizi trasgressori potrà essere comminata una «sanzione amministrativa da € 516 ad € 5.164 con l’applicazione delle procedure previste dalla Legge n.689/1981». Inoltre chi non rispetta gli orari nell’esercizio di attività temporanee svolte all’aperto «è punito con il pagamento di una somma da € 103,00 ad € 516,45».

Potrebbe piacerti anche

QuiMesagne – redazione@quimesagne.it
Testata giornalistica Qui Mesagne registrata presso il Tribunale di Brindisi Registro stampa 4/2015 | Editore: KM 707 Smart Srls Società registrata al ROC – Registro Operatori della Comunicazione n. 31905 del 21/08/2018

Amministratore Unico/Direttore Editoriale: Ivano Rolli  – Direttore Responsabile: Cosimo Saracino

Copyright ©2022 | Km 707 Smart Srls | P.I. 02546150745

Realizzato da MIND